di Mauro Rossinelli
Ottobre 2022
Richiamando il precedente articolo del 23 marzo 2019 pubblicato sul nostro sito (Ma cosa vuol dire “adeguato assetto organizzativo”),
https://www.omniaconsulenti.it/2019/03/23/deep-down-in-the-water/
si coglie l’occasione della pubblicazione della sentenza n. 188/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari per tornare sull’argomento.
Il caso (in sintesi):
Il Tribunale di Cagliari, a seguito di segnalazioni del collegio sindacale (presunte) di irregolarità poste in essere dall’organo amministrativo della cooperativa, ha disposto l’ispezione dell’amministrazione della società .
Nel termine assegnato, l’ispettore ha depositato la propria relazione e il collegio sindacale e la società le memorie difensive. in essa rilevando, tra le altre,
All’esito dell’esame della documentazione (relazione e memorie), il Tribunale ha ritenuto necessario provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario che, muovendo dall’esame degli aspetti indicato da Tribunale, ha preso spunto per segnalare ulteriori questioni che, secondo quanto dallo stesso rappresentato, costituiscono gravi irregolarità nella gestione dell’amministrazione.
Tralasciando la valutazione delle questioni procedurali (conduzione del contraddittorio e poteri del Tribunale) , che qui non ci interessano, mi preme focalizzare l’attenzione sulle valutazioni collaterali svolte dal Tribunale nell’ambito del più vasto procedimento.
Il provvedimento
Secondo il Tribunale, le gravi irregolarità riscontrate sono, in realtà, le conseguenze, a monte, di una più vasta grave irregolarità.
L’ispettore ha infatti segnalato che la cooperativa “è sprovvista di un adeguato assetto organizzativo di cui all’art. 2086 c.c. in funzione della natura e dimensioni dell’impresa, ai fini della rilevazione tempestiva di eventuali sintomi di squilibrio economico-finanziario e della salvaguardia della continuità aziendale. E’ emerso, in particolare, che l’unico strumento organizzativo di cui la cooperativa si è dotata è un organigramma, peraltro non aggiornato”.
Segnala quindi l’ispettore che la cooperativa è sprovvista di un piano industriale e strategico a breve e a medio-lungo termine, non vi sono relazioni dell’organo amministrativo circa l’andamento gestionale e la sua prevedibile evoluzione, né vengono formulate previsioni in merito alla capacità di far fronte al pagamento del saldo dovuto ai soci conferenti.
E’ altresì’ emerso che, sotto il profilo contabile, la cooperativa non possiede un efficace sistema di gestione dei crediti commerciali: non risultano procedure o tecniche finalizzate a minimizzare l’emersione di perdite su crediti o pagamenti tardivi, non viene redatto un rapporto periodico dello stato complessivo dei rediti, …., in funzione della salvaguardia della continuità aziendale. Non viene adottata una adeguata analisi di bilancio, necessaria per verificare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, né uno strumento per rilevare tempestivamente situazioni di squilibrio finanziario, quale il rendiconto finanziario.
In altri termini, “la Cooperativa non dispone di strumenti che permettono di rilevare squilibri finanziari; ciò non solo a consuntivo, ma anche e soprattutto a livello previsionale, impedendole di verificare la propria capacità prospettica di far fronte alle obbligazioni”.
Le conclusioni del Tribunale
Ritiene il Tribunale che l’assenza di un adeguato assetto organizzativo rappresenti una grave irregolarità che deve essere immediatamente emendata.
La giurisprudenza ha già affermato che la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell’organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce una grave irregolarità che impone la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario (Tribunale Milano, 18 ottobre 2019; Tribunale Roma 15.9.2020).
Ritiene il Tribunale che altrettanto (se non più) grave sia la mancata adozione di adeguati assetti di una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario. Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente versa una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune.
Del resto, una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità della adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per fronteggiarla.
In altri termini, la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative.
Interpretazione del provvedimento
Dal precitato provvedimento è possibile trarre due importanti conclusioni.
La prima,
sulla predisposizione degli adeguati assetti il Tribunale indicata, in modo puntuale, le inadeguatezze riscontrate.
Per quanto attiene all’assetto organizzativo:
- organigramma non aggiornato e carente dei suoi elementi essenziali;
- assenza di un mansionario;
- inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
- assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.
Per quanto riguarda l’assetto amministrativo:
- mancata redazione di un budget di tesoreria;
- mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
- mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
- assenza di strumenti di reporting;
- mancata redazione di un piano industriale.
Infine, per l’assetto contabile, ha rilevato:
- che la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
- l’assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
- l’analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
- la mancata redazione del rendiconto finanziario.
La sentenza prosegue sottolineando che “gli adeguati assetti sono funzionali proprio ad evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente in una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune”.
La seconda
Il provvedimento, che probabilmente è destinato a fare giurisprudenza sul tema, evidenzia come la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi è più grave in un’impresa in condizioni di equilibrio economico finanziario piuttosto che in un’azienda con una crisi in corso. Per i giudici infatti “la violazione dell’obbligazione (….) è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché (…) ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”.