Si riporta una breve sintesi dell’Ordinanza presente in allegato a cura di Mauro Rossinelli
Il verbale di contraddittorio redatto all’interno del procedimento di accertamento con adesione, se sottoscritto dalle parti (Agenzia e Contribuente), è utilizzabile nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento dell’adesione.
La Cassazione ha attributo al verbale di contraddittorio, sottoscritto dall’Agenzia e dal Contribuente e redatto all’interno del procedimento con adesione, piena valenza probatoria, sancendo la sua utilizzabilità nel giudizio tributario.
La Cassazione ha quindi affermato che il contenuto del verbale esprime la volontà delle parti (Agenzia da un lato e Contribuente dall’altro) di superare le contestazioni afferenti l’accertamento per definirlo con il procedimento di adesione.
La decisione (ordinanza n. 6391 del 28 febbraio 2022) è, a parere del sottoscritto, di particolare rilevanza, poiché attribuisce piena valenza agli accordi, purché verbalizzati e sottoscritti, raggiunti all’interno del procedimento di adesione.
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR Sicilia che aveva accolto solo parzialmente le risultanze dell’accertamento a carico di un contribuente (L’Agenzia aveva contestato al contribuente maggiori ricavi a seguito dell’individuazione di versamenti sui conti correnti della società non giustificati; il contribuente, pur non fornendo idonei giustificativi, aveva definito l’accertamento con adesione, in seguito non perfezionata con i versamenti delle imposta, sanzioni e interessi. L’Agenzia, nel ricorso per cassazione, sostiene che il Contribuente – causa il mancato perfezionamento – è decaduto dai benefici dell’adesione, reclamando l’intero verbale di accertamento).
L’Agenzia ha articolato le proprie motivazioni sostenendo, in estrema sintesi, che (1) la Commissione Regionale siciliana ha errato nell’attribuire rilevanza al verbale di contraddittorio definito all’interno del procedimento di accertamento di adesione e (2) che la stessa Commissione ha omesso, nelle proprie motivazioni, le valutazioni sul mancato perfezionamento dell’adesione che, a dire dell’Amministrazione, costituisce prova della mancata accettazione da parte del Contribuente.
La Corte di Cassazione, eseguendo una valutazione congiunta delle motivazioni, ha ritenuto che
“ il verbale redatto nell’ambito del procedimento di accertamento per adesione e sottoscritto sia dall’Amministrazione finanziaria, sia dal contribuente, costituisce un documento probatorio utilizzabile a fini probatori nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento del procedimento, in quanto tale circostanza non fa venir meno la valenza dell’atto quale documento e la sua riconducibilità, in assenza di contestazioni sul punto, alla volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, ferma restando la libertà del giudice di valutarne la rilevanza e attendibilità delle circostanze ivi rappresentate”
ed anche che
“ la Commissione regionale, nel trarre dal verbale de quo elementi utili ai fini della valutazione della fondatezza dell’allegazione del contribuente in ordine alla giustificazione di alcune delle movimentazioni in contestazione, non è incorsa nella prospettata violazione di legge, avendo esercitato il suo potere-dovere di valutare una prova secondo il suo prudente apprezzamento”
concludendo che
“sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le ulteriori doglianze, in quanto muovono dall’erroneo presupposto della inutilizzabilità nel giudizio tributario del verbale redatto in seno al procedimento di accertamento per adesione a causa del mancato perfezionamento dello stesso”.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia, condannandola anche alla refusione delle spese di giudizio di legittimità.