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BILANCIO 2020 – Sospensione degli ammortamenti

La legge 126/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), per limitare gli effetti negativi sul bilancio di esercizio 2020 provocati dalla crisi economica scaturita dalla pandemia da Covid-19, consente agli  imprenditori di non imputare a conto  economico le quote ai ammortamento delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.  

 

L’art. 60 del “Decreto Agosto” (legge 126/2020),  ai commi 7 bis, ter, quater  e quinquies, prevede  – limitatamente all’esercizio 2020 – la possibilità di derogare alle disposizioni di cui all’art. 2426 .c.c., primo comma, n. 2 (il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa).

Nella redazione del bilancio 2020 (che dovrà essere approvato entro il 30 aprile o nel maggior termine di 180 giorni come previsto dalla legge 26/2021, n. 21, di conversione al decreto Milleproroghe), l’imprenditore potrà quindi decidere di non rilevare (in tutto o parzialmente) le quote annue di ammortamento per attenuare gli effetti negativi della crisi economica in corso.

L’opzione comporterà un disallineamento tra valori civilistici e fiscali, che si protrarrà fino all’ultimo anno di ammortamento del bene.

Dal punto di vista fiscale, la mancata imputazione a conto economico delle quote di ammortamento (tutte o solo parti di esse), non inibisce la loro deducibilità  ai fini IRES, derogando quindi alle disposizioni di cui all’art 109, comma 4,  del TUIR  e dell’art. 5 del D.Lgs 446/1997 ai fini IRAP (determinazione del valore della produzione).

Le quote di ammortamento sospese andranno imputate a costo nell’esercizio successivo; si ottiene quindi un “naturale” allungamento del periodo di ammortamento di un anno.

A seguito della sospensione del costo  (mancata rilevazione degli ammortamenti), dovrà essere iscritta in bilancio una “riserva indisponibile” alimentata dagli utili di esercizio in misura pari alle quote di ammortamento non imputate; nell’ipotesi in cui gli “utili” non fossero bastevoli, sarà necessario integrare la “riserva indisponibile” attingendo alle riserve patrimoniali disponibili. Se ne deduce che la “riserva indisponibile” non costituisce componente del patrimonio netto.

Si genererà anche un “fondo per imposte differite”, riassorbibili nell’ultimo periodo di ammortamento civilistico e, in caso di alienazione prima del totale riassorbimento del costo (totale ammortamento), di plusvalenze  (o minusvalenze) fiscali non in linea con quelle civilistiche.

Sul piano civilistico,  è disposto che di tale scelta se ne debba dare adeguata informazione in nota integrativa, motivandone  le ragioni, indicando il valore della “riserva indisponibile” e l’impatto sulla rappresentazione patrimoniale  ed economica; è altresì necessario indicare le immobilizzazioni per le quali non sono stati rilevati gli ammortamenti e la quota di ammortamento non eseguita (che confluirà nella “riserva indisponibile”).

Per quanto attiene alla individuazione dei beni da escludere dall’applicazione degli ammortamenti, si discute ancora se l’agevolazione possa essere applicata ad uno singolo cespite  o alla sua intera classe (esempio: un solo impianto o tutta la classe degli impianti).

Relativamente alla “giustificazione” da indicare in nota integrativa, Assonime precisa che la non applicazione delle quote di ammortamento può essere giustificata nei seguenti in caso di mancata o ridotta utilizzazione del singolo cespite e dell’intera sua classe dovuta alla chiusura, anche parziale, dell’attività che ha determinato una perdita operativa a seguito della pandemia da Covid-19.

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