Nell’ambito della finanziaria 2021 il legislatore ha previsto la concessione di uno specifico contributo a fondo perduto a favore dei locatori che provvedono a ridurre il canone di locazione nei confronti dei propri conduttori.
L’agevolazione in esame:
- è applicabile con riferimento agli immobili ad uso abitativo ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa
- è pari al 50% della riduzione concessa;
- è riconosciuta nel limite massimo di 200 per singolo locatore
- è che i canoni siano corrisposti regolarmente.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai locatori ad uso abitativo. La norma non specifica la qualifica del locatore. Di conseguenza, considerato che la ratio della nuova disposizione va ricercata nel supportare i conduttori nell’attuale emergenza covid-19, l’agevolazione dovrebbe interessare non solo le persone fisiche, ma anche le imprese che locano gli immobili in esame.
Per poter beneficiare del contributo è necessario che:
- L’immobile costituisca l’abitazione principale del conduttore, dove per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; il contributo spetta unicamente per gli immobili ad uso abitativo ovvero quelli classificati/classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (uffici e studi privati);
- Che i canoni siano corrisposti regolarmente.
E’ necessario che l’immobile locato sia situato in un comune ad alta tensione abitativa.
L’elenco è definito dal CIPE nell’allegato alla delibera 13.11.2003 n.87.
COME ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Il locatore deve concedere o riconoscere al conduttore una riduzione del canone di locazione.
La legge non specifica un periodo minimo o massimo per il quale concedere la riduzione, considerando che l’agevolazione è per l’anno2021, la riduzione dovrebbe riguardare i canoni relativi al 2021.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Il contributo che spetta al locatore è pari al 50% della riduzione del canone, con un importo massimo di euro 1.200,00 per singolo locatore.
In presenza quindi di più immobili locati per i quali è concessa la riduzione il beneficio massimo spettante al locatore tiene conto di tutti contratti.
ACCESSO AL CONTRIBUTO
Sulla base del comma 382, al fine del riconoscimento del contributo in esame, il locatore deve comunicare telematicamente all’ADE l’avvenuta rinegoziazione del canone di locazione ed ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. La comunicazione può essere effettuata anche da un intermediario abilitato.
Si ricorda che l’articolo 19 D.L. 133/2014 stabilisce che “La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”, inoltre dal 1° settembre 2020 per comunicare la rinegoziazione del canone, dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLI “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione e affitto di immobili”.
Merita evidenziare che l’agevolazione in esame e’ presente alche nel DL n.137/2020 “Decreto Ristori” . Infatti in sede di conversione il Legislatore ha introdotto il nuovo art.9-quater le cui disposizioni ricalcano quelle sopra esaminate contenute nella Finanziaria 2021. Si riscontra quale unica differenza il fatto che il citato art.9-quate limita l’ambito applicativo del contributo ai contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020
Per le modalità applicative del bonus bisognerà attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà definire la percentuale esatta di riduzione del canone di locazione: tutto dipenderà, infatti, dal numero di istanze pervenute nel rispetto dei limiti di spesa fissati.
La comunicazione per la cessione del credito deve essere effettuata dal soggetto beneficiario dello stesso con il modello messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere presentata online, anche tramite intermediari, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.