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CASISTICA

L’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta distrattiva prevista e punita dagli artt. 222, 216, 1°co. n. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, può essere provata sulla base del solo dato contabile?

La decisione del TRIBUNALE DI FIRENZE

Una recente sentenza del Tribunale di Firenze (n. 5069/2019) offre sicuramente alcuni chiarimenti, sulla rilevanza dell’accertamento investigativo che dovrebbe affiancare quello prettamente contabile, nel caso di bancarotta distrattiva.

In uno dei capi di imputazione si contestava ai legali rappresentanti della società Alfa SNC dichiarata fallita il 26/02/2014, nonché al legale rappresentante della società Beta SRL di aver concorso nella distrazione delle rimanenze di magazzino della predetta società Alfa SNC fallita, iscritte in bilancio per 243.900€ al 31/12/2010, e cedute in parte corrispondente a 187.000 € alla Beta SRL senza corrispettivo.

In particolare, al legale rappresentante della Beta SRL, difeso dall’avv. Cristiano Iuliano, veniva contestato il concorso, in qualità di extraneus, nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva delle rimanenze di magazzino indicate nel capo d’imputazione.

L’ipotesi accusatoria prendeva le mosse dai conteggi effettuati dal Curatore fallimentare della società Alfa SNC relativi alle rimanenze di magazzino. I conteggi si basavano su quanto indicato in bilancio (243.000€ al 31/12/2010), sottratte alcune merci restituite ai fornitori, e poi successivamente riacquistate dalla Beta SRL, e altre invece fatturate direttamente alla Beta SRL stessa. Il curatore calcolava così le rimanenze di magazzino oggetto della presunta condotta distrattiva in 187.000€.

Tuttavia, il Tribunale riteneva questi conteggi inidonei a supportare l’ipotesi accusatoria della distrazione.

L’inidoneità di tali conteggi veniva proprio accertata tramite consulenza tecnica richiesta dalla difesa. La CTP faceva emergere due circostanze:

  • l’inattendibilità della documentazione contabile della Alfa SNC: il valore delle rimanenze al 31/12/2010 era lo stesso di quelle indicate al 31/12/2009, valore che poi spariva dalla bozza di bilancio del 2011;
  • l’inidoneità dei conteggi effettuati dal Curatore: da gennaio ad aprile 2011 la Alfa SNC aveva continuato ad operare variando inevitabilmente le consistenze di magazzino, e il curatore non ne aveva tenuto conto.

Infine, la difesa evidenziava una carenza delle indagini della Guardia di Finanza in ordine a qualsiasi controllo presso i magazzini dei soggetti economici, e presso le abitazioni delle persone fisiche, coinvolti nelle indagini, in quanto tali indagini avrebbero potuto considerarsi dirimenti al fine di riscontrare, fisicamente e concretamente, l’eventuale presenza delle merci distratte.

Per questi motivi il Tribunale di Firenze concludeva che l’ipotesi distrattiva non era dunque confermata,non essendosi raggiunta la prova del suo presupposto storico, ovvero l’esistenza di una reale consistenza di magazzino diversa e ulteriore rispetto alle rimanenze che sono state regolarmente liquidate con passaggi di merce documentalmente tracciati.”  Poiché, quindi, la cessione di ulteriore merce senza fattura e corrispettivo da parte della società Beta SRL restava un’ipotesi priva di dimostrazione, tutti gli imputati andavano assolti perché il fatto non sussiste.

La decisione del Tribunale di Firenze in commento si colloca sul solco di un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “costituisce presupposto necessario del reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 16, primo comma, n.1, L.F. la mancanza fisica dei beni che si asserisce essere stati dall’imputato distratti (ossia indebitamente trasmessi a terzi) o occultati (vale a dire, conservati aliunde in modo segreto e clandestino)” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. V pen., 27 ottobre 2017 n. 49507); inoltre un’altra recente pronuncia della Cassazione aveva censurato il ragionamento probatorio del Giudice di merito che “si era limitato ad affermare che i beni strumentali non erano stati ritrovati dalla curatela; asserzione, questa, che all’evidenza non si confrontava con rilievi difensivi che attenevano per un verso al differente profilo dell’effettiva acquisizione dei beni da parte della fallita, e per altro alla possibilità che la mancanza di determinati beni dipendesse non da alienazioni non contabilizzate, ma da riapprensioni ad opera delle società fornitrici” (Cfr. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-01-2019) 03-04-2019, n. 14636).

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